05/06/09

Incentivi per le riassunzioni

Gli sgravi contributivi e gli incentivi economici, che sono previsti a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti iscritti nelle liste di mobilità, spettano anche nel caso di riassunzione di lavoratori precedentemente licenziati, a patto che ciò avvenga una volta che sia trascorso un periodo non inferiore a sei mesi dal licenziamento.

Gli incentivi sono di tipo contributivo ed economico. Previsti a favore dei datori di lavoro operanti in qualsiasi settore produttivo, vengono riconosciuti in caso di assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

L'incentivo di tipo contributivo (riduzione degli oneri a carico del datore di lavoro) scatta quando le assunzioni avvengono:
  • con contratto a termine per non più di 12 mesi (lo sconto contributivo è totale per la durata del contratto a termine e il datore di lavoro versa i contributi in misura prevista per gli apprendisti);
  • con trasformazione del contratto a termine a tempo indeterminato (lo sconto contributivo è totale per altri 12 mesi dopo la trasformazione e il datore di lavoro versa i contributi in misura prevista per gli apprendisti);
  • con contratto a tempo indeterminato (lo sconto contributivo è totale per la durata di 18 mesi e il datore di lavoro versa i contributi in misura prevista per gli apprendisti).

L'incentivo di tipo economico interessa le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato, o in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto a termine, di lavoratori che iscritti nelle liste di mobilità beneficiano anche della relativa indennità.

L'incentivo, mensile, è pari al 50% dell'indennità di mobilità cui avrebbe goduto il lavoratore; dura per un periodo massimo di 12 mesi che si eleva a 24 mesi per i lavoratori con età superiore a 50 anni e a 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno.

Per approfondire, Microsoft PMI

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