08/01/10

Incentivi per aziende che assumono lavoratori disoccupati

La Finanziaria 2010 ha previsto incentivi per i datori di lavoro che provvedono ad assumere lavoratori disoccupati. Fra le misure spicca il comma 151, art. 2, che incentiva i datori di lavoro che per l’anno 2010 procederanno ad assumere lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro, destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di disoccupazione speciale edile.

Per poter usufruire degli incentivi erogati dall’INPS, i datori di lavoro dovranno:

  • non aver effettuato nei 12 mesi precedenti alcuna riduzione di personale avente la stessa qualifica dei nuovi assunti;
  • non avere in atto sospensioni dal lavoro per interventi straordinari di cassa integrazione.

Le assunzioni dovranno, inoltre, essere a tempo pieno ed indeterminato e gli incentivi saranno pari all’indennità di disoccupazione spettante al lavoratore, nel limite della spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno del reddito non erogate.

Per poter ottenere l’incentivo i datori di lavoro interessati dovranno presentare domanda all’INPS e se lo otterranno potranno conguagliarsi il credito con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.

La norma pone inoltre un altro limite: il diritto al beneficio in questione è escluso per i lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Poiché gli incentivi dovranno essere pari alle indennità di disoccupazione non ancora percepite dal lavoratore, per le imprese sarà più conveniente assumere un lavoratore appena entrato in disoccupazione piuttosto che uno che è verso la fine del trattamento.

Si segnala, inoltre, che il limite dei dodici mesi richiesti entro cui non bisogna aver effettuato alcuna riduzione di personale, è riferibile solo al caso in cui i nuovi assunti abbiano la stessa qualifica dei licenziati, per cui su questo occorrerà fare attenzione perché sicuramente sarà il punto su cui si incentreranno le verifiche che saranno effettuate, in un secondo momento, dagli organi preposti: in pratica occorrerà sicuramente evitare, al di là della mera qualifica nominativa di assunzione, adibire i neoassunti alle stesse mansioni dei lavoratori oggetto di riduzione nei 12 mesi precedenti.

Un’ultima considerazione da fare in merito al campo di applicazione della norma è che, effettivamente, il fatto che per espressa previsione del comma 151, i datori di lavoro non devono avere effettuato riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori e non devono avere in atto sospensioni del lavoro ex art. 1 della Legge n. 223/91, fa pensare che il diritto sia limitato alle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Sicuramente per i chiarimenti in merito occorrerà attendere il già citato decreto interministeriale ma sicuramente, se questa era effettivamente l’intenzione del legislatore, avrebbe potuto esplicitarla e non lasciarla all’interpretazione ministeriale.

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